Sez. 1, Ordinanza n. 17983 del 09/09/2005 (Rv. 583196 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Criteri - Sede effettiva - Accertamento - Trasferimento della sede all'estero - Rilevanza - Condizione necessaria - Effettuazione del trasferimento conformemente alle leggi degli Stati interessati.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della individuazione della competenza territoriale dell'ufficio giudiziario cui spetta dichiarare il fallimento di una società di capitali, il cui trasferimento di sede all'interno del territorio dello Stato si assuma reale e non fittizio, il trasferimento successivo della società in uno Stato estero costituisce circostanza irrilevante se non risulta, in alcun modo, che esso sia avvenuto conformemente alle leggi dei due Stati interessati, atteso che l'art.25, comma 3, legge 31 maggio 1995, n.218, subordina a tale condizione l'efficacia del mutamento di sede.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 25 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)