Sez. 3, Sentenza n. 5261 del 05/06/1996 (Rv. 497987 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni - Coltivazione del fondo - Carattere essenziale - Contratto di godimento di costruzioni, terreni attrezzati non coltivabili, strutture comunque destinate alla produzione agricola - Applicabilità della legge n. 203 del 1982 - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Le norme della legge 3 maggio 1982, n. 203 si riferiscono solo ai contratti di affitto (art. 1) o che hanno per oggetto il godimento di un fondo rustico (art. 27), intendendosi per tale quello destinato alla coltivazione per il suo sfruttamento agricolo, e non sono, quindi, applicabili ai contratti di godimento di costruzioni (nella specie, un capannone per la coltivazione dei funghi), terreni attrezzati non coltivabili o strutture comunque destinate alla produzione agricola.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)