Sez. 3, Sentenza n. 1816 del 17/03/1986 (Rv. 445117 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DELLA TERRA - CARATTERI ESSENZIALI - CONCESSIONE DEL GODIMENTO NON DI UN FONDO RUSTICO MA SOLTANTO DI FABBRICATI RURALI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE DELLA TERRA - CARATTERI ESSENZIALI - CONCESSIONE DEL GODIMENTO NON DI UN FONDO RUSTICO MA SOLTANTO DI FABBRICATI RURALI - ESCLUSIONE.*
Nell'ambito della disciplina dei contratti agrari, il concetto di attività agricola non può prescindere da quello di "coltivazione della terra", sicché tale elemento costituisce dato e premessa indispensabile per la configurabilità dell'affitto di fondo rustico, con la conseguenza della sua esclusione nel rapporto avente ad oggetto la concessione del godimento non di un fondo rustico bensì soltanto di fabbricati rurali. (Conf 19/83, mass n 424813).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)