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Sez. 1, Sentenza n. 7603 del 05/06/2001 (Rv. 547285 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ | Errore sulla liceità del fatto - Causa di esclusione della responsabilità - Configurabilità - Condizioni - Tolleranza degli addetti alla vigilanza - Significato - Superamento del precetto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547285-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Poiché, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per integrare l'elemento soggettivo delle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa è sufficiente la semplice colpa, l'errore sulla liceità del fatto, comunemente indicato come buona fede, può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando esso risulti inevitabile, e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un errore siffatto, non ovviabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, mentre non è sufficiente, in presenza di un precetto chiaramente conoscibile, la semplice tolleranza degli addetti alla sorveglianza. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio, perché insufficientemente motivata, la sentenza di merito che aveva annullato l'ordinanza - ingiunzione applicativa della sanzione amministrativa per il transito e la sosta abusivi su strada forestale, in violazione di una legge della Provincia di Trento che consente tale attività solo per i veicoli adibiti alla sorveglianza e alla gestione del patrimonio silvo - pastorale, oltre che per quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi e funzioni; la Corte, rilevato che il vincolo ambientale emergeva da avvisi apposti su cartelli in zona, ha escluso che l'errore scusabile sul divieto potesse fondarsi sulla tolleranza della guardia forestale nel consentire il transito e la sosta a taluni titolari dei fondi latistanti alla strada forestale, atteso che tale atteggiamento - lungi dall'esprimere un elemento univoco nel senso del superamento del precetto - poteva anche esprimere una deroga, ammessa ed eccezionale, alla norma in relazione ad esigenze di sorveglianza o di gestione del patrimonio silvo - pastorale).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)