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Sez. L, Sentenza n. 5220 del 03/04/2003 (Rv. 561809 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. - Valutazione del giudice di merito - Accertamento anche in grado d'appello - Criteri - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561809-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro, la valutazione in ordine alla nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per la mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda implica un'interpretazione dell'atto riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione, valutazione che non necessariamente deve essere formulata in modo espresso e specifico, in quanto è sufficiente che dalla sentenza siano ricavabili le ragioni che confortano l'affermazione della validità del ricorso (Nella specie, i ricorrenti avevano contestato l'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di scelta dei lavoratori da porre in Cassa integrazione guadagni; la S.C., nel confermare sul punto la sentenza di merito, ha ritenuto che la decisione di secondo grado, dando atto della circostanza che gli elementi contenuti nell'atto introduttivo avevano permesso al giudice di primo grado di decidere in ordine alla modalità di esercizio del potere di scelta, aveva espresso una valutazione positiva sulla validità del ricorso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)