Sez. L, Sentenza n. 6501 del 07/05/2002 (Rv. 554181 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. in modo formale - Sufficienza ai fini della dichiarazione di nullità del ricorso introduttivo - Esclusione - Impossibilità di individuazione dei suddetti elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto - Necessità - Accertamento relativo - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa ad un giudizio instaurato contro l'INAIL e il datore di lavoro dagli eredi di una vittima di un infortunio sul lavoro.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto le richieste di corresponsione di una rendita INAIL ai superstiti per un infortunio sul lavoro con esito mortale e, in subordine, di condanna del datore di lavoro al risarcimento dei relativi danni, aveva ritenuto che il ricorso introduttivo non consentiva di individuare gli estremi della domanda limitandosi ad un riscontro meramente formale della esposizione del fatto in esso contenuta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)