diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8456 del 18/11/1987 (Rv. 455993 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NEI PERIODI DI ATTESA - DETERMINAZIONE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - RILEVANZA - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCANZA DI DISCIPLINA COLLETTIVA SULLA RETRIBUZIONE DEI PREDETTI PERIODI O ESCLUSIONE DI QUEST'ULTIMA DA PARTE DI DETTA DISCIPLINA - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO EX ARTT. 36 COST. E 2099 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1987-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455993-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - NEI PERIODI DI ATTESA - DETERMINAZIONE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - RILEVANZA - ART. 2108 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCANZA DI DISCIPLINA COLLETTIVA SULLA RETRIBUZIONE DEI PREDETTI PERIODI O ESCLUSIONE DI QUEST'ULTIMA DA PARTE DI DETTA DISCIPLINA - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO EX ARTT. 36 COST. E 2099 COD. CIV. - OBBLIGATORIETÀ.*

I periodi di attesa, che caratterizzano il lavoro nautico e vanno distinti sia dai periodi di riposo che delle pause che si verificano durante l'ordinaria attività lavorativa, richiedono solo la disponibilità per un eventuale impiego e non già l'effettività ed attualità dell'impiego stesso nell'uno o nello altro servizio portuale. Pertanto, la limitazione di libertà che da essi deriva al marittimo è retribuita secondo il criterio stabilito dall'autonomia contrattuale relativa alla specialità del rapporto e non già secondo il criterio stabilito dal diritto comune per la retribuzione del lavoro straordinario (art. 2108 cod. civ.), che, per espressa volontà legislativa, non è estensibile al lavoro nautico. Peraltro, ove la disciplina collettiva non detti criteri per la retribuzione di tali periodi o, in contrasto con l'art. 36 cost., addirittura escluda per essi ogni compenso, l'inapplicabilità al lavoro nautico del citato art. 2108 cod. civ. non impedisce che il giudice, alla stregua della norma costituzionale suddetta e dell'art. 2099, secondo comma, cod. civ. debba determinare il corrispettivo dovuto per i periodi di attesa, eventualmente traendo parametri di giudizio dalla successiva contrattazione collettiva che tale compenso disciplini. (V 163/86, mass n 443805; (V 5892/83, mass n 430737; (Conf 5732/85, mass n 442925, nella prima parte).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Navig. art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)