Sez. 2, Sentenza n. 3377 del 06/05/1988 (Rv. 458751 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - MANCATA RICHIESTA AL GIUDICE ISTRUTTORE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - IN GENERE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE - MANCATA RICHIESTA AL GIUDICE ISTRUTTORE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA.*
L'ammissibilità della domanda nuova in primo grado, quando vi sia stata accettazione del contraddittorio su di essa, non trova ostacolo nel fatto che si tratti di domanda riconvenzionale proposta, in un'udienza successiva a quella di comparizione, dal convenuto già dichiarato contumace, il quale, nel costituirsi, non abbia chiesto al giudice istruttore, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ., di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, poiché l'accettazione del contraddittorio impedisce il formarsi di ogni preclusione e, nel contempo, suona consenso allo svolgimento di ulteriori attività difensive. (V 4238/83, mass n 429172; (V 3121/73, mass n 366894; (V 3414/69, mass n 341740; (Conf 2145/87, mass n 451372).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)