diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2326 del 27/06/1969 (Rv. 341740 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - TERMINE - OSSERVANZA ANCHE DA PARTE DEL CONTUMACE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1969-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341740-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - TERMINE - OSSERVANZA ANCHE DA PARTE DEL CONTUMACE - LIMITI.*

Il divieto di proporre domande riconvenzionali dopo la prima udienza di trattazione colpisce anche il contumace, con la solo eccezione del caso in cui l'altra parte, nel cui interesse la preclusione e stabilita, nulla eccepisca ed accetti il contraddittorio anche in ordine alla domanda riconvenzionale cosi spiegata, discutendone il merito. (Conf. 1526-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)