Sez. L, Sentenza n. 6210 del 28/11/1984 (Rv. 437857 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ASSENZA DEL LAVORATORE PER UNA DELLE CAUSE EX ART. 2110 COD. CIV. - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MALATTIA UNICA ED ININTERROTTA E PLURALITÀ DI MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - NORMA COLLETTIVA CONTEMPLANTE SOLO IL CASO DEL COMPORTO "SECCO" - RICORSO ALLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DONNE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - GRAVIDANZA - PUERPERIO - ASSENZA DEL LAVORATORE PER UNA DELLE CAUSE EX ART. 2110 COD. CIV. - RECESSO DEL DATORE DI LAVORO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MALATTIA UNICA ED ININTERROTTA E PLURALITÀ DI MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - NORMA COLLETTIVA CONTEMPLANTE SOLO IL CASO DEL COMPORTO "SECCO" - RICORSO ALLA DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZA.*
L'art. 2110 cod. civ. regola determinati eventi come cause impeditive della prestazione lavorativa (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio), sottraendole alla disciplina generale in materia di contratti (art. 1256 e 1464 cod. civ.) ed a quella limitativa della facoltà di recesso del datore di lavoro (legge 15 luglio 1966 n. 604 e art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300), con la conseguenza che il datore di lavoro non può recedere dal rapporto, anche se non ha più interesse alla prestazione del dipendente e anche se ricorrono le condizioni previste dalla legge per il licenziamento per giustificato motivo, fino a quando l'assenza del lavoratore per una delle cause suddette non si protragga oltre il termine stabilito dalla legge, dai contratti collettivi, dagli Usi o secondo equità e che, una volta scaduto tale termine, il datore di lavoro può recedere dal rapporto senza dover osservare i limiti posti alla sua facoltà dalla legislazione vincolistica in materia di licenziamento. Tali principi si applicano non solo in caso di malattia unica ed ininterrotta, ma anche nel caso di una pluralità di malattie. Pertanto, ove il giudice accerti che in tema di comporto la norma collettiva contempla solo il caso del comporto "secco", lo stesso, per regolare il caso della pluralità di malattie, non può ricorrere alla disciplina relativa al giustificato motivo di licenziamento, ma deve utilizzare le altre fonti subordinate indicate dall'art. 2110 cod. civ. e cioè gli Usi e l'equità. (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)