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Sez. L, Sentenza n. 1092 del 04/02/1987 (Rv. 450653 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - CONTRATTO COLLETTIVO - MANCATA PRECISIONE DEL COMPOSTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450653-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PLURALITÀ DI EPISODI MORBOSI - CONTRATTO COLLETTIVO - MANCATA PRECISIONE DEL COMPOSTO PER SOMMATORIA - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - CONDIZIONI - CRITERI.*

L'art. 2110 cod. civ., che regola alcune cause impeditive della prestazione lavorativa (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio), sottraendole alla disciplina generale in materia di contratti (art. 1256 e 1464 cod. civ.) e a quella limitativa della facoltà di recesso del datore di lavoro, si applica non solo in ipotesi di malattia unica, ma anche nel caso di pluralità di malattie e, qualora il contratto collettivo regoli solo l'ipotesi del cosiddetto comporto secco, riguardante il caso dell'unica e ininterrotta malattia, il giudice deve determinare il periodo di comporto per sommatoria facendo ricorso agli Usi o, in loro Mancanza, alla equità; pertanto, in presenza di una norma collettiva, occorre accertare se le parti sindacali, nel determinare il periodo di comporto, abbiano inteso considerare le malattie come unico fatto morboso oppure come una pluralità di episodi che, sommati fra loro, non superino comunque il termine massimo prefissato, potendo il giudice ricorrere agli Usi ed all'equità solo ove non sia possibile trarre la disciplina del fenomeno dall'interpretazione della regolamentazione collettiva. (V 6210/84, mass n 437857; (V 5968/84, mass n 437635; (V 5929/84, mass n 437587; (V 5928/84, mass n 437585; (V 3437/84, mass n 435447; (V 3000/84, mass n 435042).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)