Sez. L, Sentenza n. 3879 del 11/06/1986 (Rv. 446717 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE DI SPECIALITÀ - CONSEGUENZA - MALATTIE INTERMITTENTI - INCLUSIONE - QUANTITÀ DELLE ASSENZE IMPEDIENTE IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA EX ART. 2110 COD. CIV. - CARATTERE DI SPECIALITÀ - CONSEGUENZA - MALATTIE INTERMITTENTI - INCLUSIONE - QUANTITÀ DELLE ASSENZE IMPEDIENTE IL DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
L'incidenza delle assenze per malattia del prestatore d'opera sul rapporto di lavoro subordinato è regolata unicamente dall'art. 2110 cod. civ., che - riversando, da un canto, sul datore di lavoro il rischio della perdita della controprestazione e ponendo, dallo altro, un limite a tale rischio con l'attribuzione allo stesso datore di lavoro della facoltà di recesso quando le assenze si protraggono oltre il cosiddetto periodo di comporto, fissato da leggi speciali o dai contratti collettivi o dagli Usi o, in difetto, determinabile dal giudice secondo equità - si pone in rapporto di specialità, e quindi di deroga, sia rispetto alle norme degli artt. 1256 e 1464 cod. civ. sia rispetto a quelle dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. Pertanto, anche il fenomeno delle malattie intermittenti è disciplinato dallo stesso art. 2110 cod. civ. e comporta, di conseguenza, che né il datore di lavoro né il giudice possono far ricorso all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, potendo il recesso essere esercitato dopo il periodo all'uopo fissato dalla legge, dalla contrattazione collettiva, dagli Usi o, in difetto, fissato equitativamente dal giudice, attraverso la Determinazione della quantità delle assenze che in un determinato arco di tempo esauriscono il diritto del lavoratore alla conservazione del posto. (V 6210/84, mass n 437857; (V 5929/84, mass n 437587; (V 3437/84, mass n 435447; (V 3000/84, mass n 435042; (V 4654/83, mass n 429539; (Conf 5968/84, mass n 437635).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)