Sez. 6, Sentenza n. 4609 del 03/02/1995 Ud. (dep. 27/04/1995) Rv. 201146 - 01
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Prove - Mezzi di ricerca della prova - Utilizzazione - Divieti
La motivazione dei decreti concernenti le intercettazioni telefoniche (art. 267 cod. proc. pen.) - considerato che il decreto deve essere motivato, a norma dell'art. 125, comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge - può essere la minima indispensabile a chiarire le ragioni del provvedimento, a garantire il rispetto di presupposti che lo legittimano, in relazione alla natura di ognuno di essi e l'avvenuta osservanza delle disposizioni previste negli artt. 267 e 268, comma primo e terzo, cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)