Sez. 2, Sentenza n. 8718 del 12/04/1996 Ud. (dep. 26/09/1996) Rv. 205870 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Motivazione - Requisiti necessari - Indicazione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
La motivazione del decreto autorizzativo delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, anche se non necessariamente analitica, deve comunque espressamente indicare, oltre il titolo del reato che legittima il ricorso a tale strumento investigativo, le fonti degli elementi indiziari (che possono essere rappresentate anche da materiale probatorio non successivamente utilizzabile e destinato a rimanere all'interno delle indagini preliminari) e la loro idoneità a connotare gli indizi stessi del requisito della gravità, come richiesto dall'art. 267 cod. proc. pen.. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 271 cod. proc. pen., dei risultati delle operazioni eseguite sulla base di un provvedimento autorizzativo la cui motivazione si limitava ad indicare il titolo del reato e a dare atto dell'indispensabilità delle intercettazioni per l'ulteriore corso delle indagini, senza alcun riferimento alla fonte ed alla rilevanza degli indizi, ed ha altresì precisato che l'illegittimità del decreto si estendeva, ai sensi dell'art. 185, primo comma, cod. proc. pen., ai successivi decreti di proroga).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)