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Sez. 1, Sentenza n. 2547 del 07/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 207441 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | INTERCETTAZIONI ESEGUITE FUORI DEI CASI CONSENTITI - INUTILIZZABILITÀ - OPERA ANCHE NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE - FATTISPECIE.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207441-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni ha rilievo anche nel procedimento cautelare, poiché la sanzione processuale colpisce i risultati del mezzo di ricerca della prova in quanto tali, in qualunque sede si intenda impiegarli. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato il provvedimento di merito, sul rilievo che il decreto di autorizzazione alle intercettazioni era carente di motivazione in ordine alla gravità degli indizi, ridotta alla mera perifrasi delle norme che disciplinano i presupposti di ammissibilità del mezzo di ricerca della prova e all'apodittica affermazione che gli indizi erano gravi e le intercettazioni apparivano indispensabili).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)