Sez. L, Sentenza n. 1665 del 14/02/2000 (Rv. 533867 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Erogazione di farmaci a carico del SSN - Limitazione ai farmaci indicati nel prontuario terapeutico nazionale - Formazione del suddetto prontuario - Criteri - Criterio dell'economicità del prodotto - Portata - Esclusione dall'esenzione della compartecipazione dell'utente alla spesa per farmaci indispensabili e insostituibili per il trattamento delle situazioni morbose contemplate nell'art. 10, comma secondo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - Illegittimità - Conseguenze - Fattispecie relativa a richiesta di ammissione al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di un vaccino antiallergico in caso di accertata sua indispensabilità e insostituibilità per la cura dell'allergopatia lamentata.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In tema di assistenza farmaceutica offerta dal Servizio sanitario nazionale, la limitazione, prevista dalla relativa disciplina legislativa, secondo cui i farmaci prescrivibili a carico del SSN sono quelli indicati nel prontuario terapeutico in base al duplice criterio dell'efficacia terapeutica e dell'economicità del prodotto è compatibile con la tutela del diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo (v. Corte cost. ord. n. 396 del 1990). Tuttavia, in base all'art. 10, comma secondo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983 - che, almeno parzialmente, vincola la formazione, nell'ambito del prontuario terapeutico, dell'elenco di farmaci per i quali non è dovuta, da parte degli utenti, alcuna quota di partecipazione alla relativa spesa - il criterio dell'economicità non può portare ad escludere l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per un farmaco che risulti indispensabile ed insostituibile per il trattamento di gravi condizioni o sindromi che esigono terapie di lunga durata (o di altre forme morbose gravi parimenti contemplate dall'art. 10, comma secondo, del D.L. n. 463 del 1983 cit.). Ne consegue che, nell'ipotesi considerata, il farmaco stesso, ancorché non compreso nel prontuario terapeutico, va posto a carico del SSN, previa disapplicazione del prontuario terapeutico stesso, nella parte in cui non comprende un farmaco dotato delle caratteristiche dinanzi descritte, perché in contrasto con la suddetta disposizione legislativa. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di ammissione al rimborso della spesa sostenuta per l'acquisto di un vaccino antiallergico non inserito nel prontuario terapeutico nazionale, non soltanto trascurando le risultanze dell'accertamento tecnico d'ufficio - secondo cui la terapia iposensibilizzante "de qua" era indispensabile e insostituibile per la cura dell'allergopatia lamentata - ma non ponendosi neppure il problema dell'eventuale disapplicazione del prontuario terapeutico, in quanto atto amministrativo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 28 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 30, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 10, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)