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Sez. L, Sentenza n. 19084 del 19/09/2011 (Rv. 618765 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Contributo a fondo perduto per l'avvio di una attività imprenditoriale autonoma previsto dal d.m. 21 maggio 1998 e dall'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 468 del 1997 - Beneficiari - Lavoratori impiegati in progetti socialmente utili - Applicabilità anche ai partecipi ad attività formative funzionali all'inserimento in attività lavorative - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618765-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di lavori socialmente utili, il contributo a fondo perduto previsto dal d.m. 21 maggio 1998 e dall'art. 12, comma 5, del d.lgs n. 468 del 1997, per aver rinunciato alla prosecuzione dei lavori socialmente utili a seguito dell'apertura di una propria attività imprenditoriale autonoma - la cui ratio è quella di ridurre e contrarre il bacino dei lavoratori socialmente utili, avviandoli verso forme di autoimpiego o di microimprenditorialità - spetta ai soli lavoratori che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali lavori nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 e non a coloro che, invece, abbiano partecipato ad attività formative funzionali all'inserimento in attività lavorative, in questo senso militando oltre che l'inequivoco dato letterale dell'art. 1 del citato decreto (che indica espressamente gli aventi titolo nei partecipanti ai lavori socialmente utili che "già impegnati effettivamente" vi abbiano rinunciato nel corso del progetto medesimo) anche la diversità intrinseca, per struttura e funzione, delle due situazioni. (Fattispecie nella quale non è stato riconosciuto l'incentivo ad un lavoratore impegnato prima in progetti di pubblica utilità presso la protezione civile e le ferrovie dello Stato e successivamente in corsi di formazione professionale funzionali all'inserimento in attività lavorativa).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 12 com. 5, DM Lavoro e previdenza sociale 21/05/1998 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)