Sez. 3, Sentenza n. 15648 del 02/03/2011 Ud. (dep. 20/04/2011) Rv. 249997 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Difformità tra pena indicata nel dispositivo e pena indicata in motivazione - Mancata impugnazione dell'imputato - Aumento in sede di correzione in appello - Legittimità - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
È illegittima, per contrasto col divieto di "reformatio in peius", l'ordinanza del giudice d'appello che, in assenza di impugnazione dell'imputato, proceda a correggere la pena irrogata nel dispositivo della sentenza di primo grado aumentandola sino alla pena indicata in motivazione. (Fattispecie di sentenza con motivazione contestuale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)