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Sez. 4, Sentenza n. 26172 del 19/05/2016 Ud. (dep. 23/06/2016) Rv. 267153 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Contrasto tra dispositivo e motivazione - Errore materiale - Prevalenza della motivazione sul dispositivo - Condizioni - Conseguenze - Rettifica dell'errore ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267153-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza (nella specie, di tipo contestuale) dipenda da un errore nella materiale indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione emerga in modo chiaro ed evidente la volontà del giudice, potendosi ricostruire il procedimento seguito per determinare la sanzione, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore in sede di legittimità, secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen., non essendo necessarie, in tal caso, valutazioni di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato parzialmente la sentenza impugnata dagli imputati rideterminando in senso favorevole la sanzione pecuniaria inflitta ad uno dei due imputati e dichiarando inammissibile il ricorso dell'altro, atteso che la rideterminazione della pena avrebbe comportato una non consentita modifica "in peius" della pena in mancanza di impugnazione anche della parte pubblica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 619, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)