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Sez. 3, Sentenza n. 5029 del 20/05/1998 (Rv. 515599 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE | Rappresentanza processuale e sostanziale - In mancanza della designazione del rappresentante - Amministrazione e rappresentanza disgiuntiva in testa a ciascuno dei componenti - Sussistenza - Conseguenze in tema di legittimazione attiva e passiva del singolo - Azione del concedente nei confronti del singolo componente per la rilevazione del contratto - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515599-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE

L'art. 48 legge 3 maggio 1982 n. 203 considera la famiglia coltivatrice un organismo collettivo formato dai familiari e consorziati, finalizzato all'esercizio in comune dell'impresa agricola, riconducendone la struttura alla figura dell'impresa collettiva nella forma della società semplice soggetta alle regole dell'amministrazione disgiuntiva, con la conseguenza che quando sia mancata la designazione del rappresentante, ciascun membro ha il potere di rappresentare il gruppo nei confronti del concedente, il quale a sua volta può agire nei confronti di uno solo dei membri per la risoluzione del contratto, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri familiari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)