Sez. L, Sentenza n. 270 del 23/01/1975 (Rv. 373481 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIARIA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NELLA FASE GIUDIZIARIA - PER NATURALE EVOLUZIONE DELLA MALATTIA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
In tema di pensione di invalidita, la norma (art 460 cod proc civ) che impone il preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la proponibilita della domanda in Sede giudiziaria, deve essere interpretata nel rispetto del precetto costituzionale che consente a tutti di agire in giudizio per la tutela di un diritto soggettivo perfetto, quale e quello dell'assicurato di conseguire, nel concorso di requisiti di legge, la pensione di invalidita. Ne consegue che, ferma restando la necessita che la Determinazione dello stato di invalidita pensionabile deve essere compiuta con riferimento alle infermita esistenti al tempo del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate ed accertabili, il giudice, qualora nel giudizio si verifichi un aggravamento dell'invalidita per effetto dell'evoluzione delle infermita, gia denunciate ed accertate in Sede amministrativa, che costituisca un naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, deve tenerne conto in base al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione, e deve riconoscere il diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si raggiunga lo stato di invalidita. (Conf 256/73, mass n 362103; 255/73, mass n 362100; (Conf 3139/72, mass n 360924; 2709/72, mass n 360365).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)