Sez. 1, Sentenza n. 2507 del 25/03/1999 Cc. (dep. 12/05/1999) Rv. 213352 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Misura cautelare disposta in base all'esito di intercettazioni telefoniche - Difetto di motivazione dei relativi provvedimenti autorizzativi - Deducibilità per la prima volta in sede di ricorso per cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Il difetto (ed a maggior ragione l'insufficienza) di motivazione del decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni telefoniche non è deducibile per la prima volta in sede di ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa della misura disposta sulla base dell'esito delle suddette intercettazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)