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Sez. 3, Sentenza n. 2778 del 03/09/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 214790 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Decreto di autorizzazione motivato "per relationem" - Divieto di utilizzazione delle intercettazioni - Esclusione - Configurabilità del vizio di inidonea o insufficiente motivazione - Possibilità - Mancata deduzione in sede di riesame - Deducibilità per la prima volta in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214790-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Le intercettazioni effettuate sulla base di decreti autorizzativi motivati "per relationem" non rientrano nell'ambito previsionale dell'art.271 cod. proc. pen. e non sono, quindi, assoggettate al divieto di utilizzazione ivi previsto. Infatti, i decreti così motivati possono integrare il vizio di inidonea o insufficiente motivazione con la conseguenza che detto vizio non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito né può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)