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Sez. L, Sentenza n. 6319 del 17/07/1987 (Rv. 454592 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI - ESTRANEITÀ DELLA CONTROVERSIA ALLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 409 COD. PROC. CIV. EMESSA A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454592-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - CONDIZIONI - ESTRANEITÀ DELLA CONTROVERSIA ALLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 409 COD. PROC. CIV. EMESSA A SEGUITO DELL'ISTRUTTORIA - IRRILEVANZA - CONSEGUENZA.*

Anche ai fini dell'art. 427 cod. proc. civ., la Competenza si determina con riguardo alla domanda e, in particolare, al petitum ed alla causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima. Pertanto, il passaggio dal rito speciale al rito ordinario o la rimessione della causa ad altro giudice competente, in applicazione dei criteri generali, possono essere disposti solo quando il rapporto dedotto in giudizio dallo attore si presenti, fin dall'atto introduttivo, prima facie estraneo alla previsione di cui all'art. 409 cod. proc. civ. e non anche quando tale estraneità emerga a seguito dei risultati della istruttoria; la valutazione di tali risultati alla luce anche delle eventuali eccezioni del convenuto ordine alla natura del rapporto attiene, infatti, al merito della pretesa e può, in ipotesi, determinare il rigetto della domanda (ferma la possibilità dello Esercizio, davanti al giudice competente, di altra Azione fondata sulla diversa qualificazione del rapporto sul quale si basano le pretese fatte valere in giudizio). (V 4156/83, mass n 429109; (V 2688/83, mass n 427584; (V 5290/81, mass n 416044; (V 1405/79, mass n 397719).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)