Sez. L, Sentenza n. 2688 del 19/04/1983 (Rv. 427584 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 427 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ DELLA CONTROVERSIA RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALL'ART. 409 COD. PROC. CIV. AL MOMENTO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI EX ART. 427 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ DELLA CONTROVERSIA RISPETTO A QUELLE PREVISTE DALL'ART. 409 COD. PROC. CIV. AL MOMENTO DELLA DECISIONE - IRRILEVANZA.*
Il principio per cui la Competenza si determina alla stregua della domanda e particolarmente del petitum e della causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima, comporta che, ai fini dell'applicazione dell'art. 427 cod. proc. civ., in tema di passaggio dal rito speciale del lavoro al rito ordinario, si possa far luogo ai provvedimenti previsti da tale norma solo quando il rapporto dedotto dall'attore si presenti prima facie estraneo al novero di quelli menzionati dall'art. 409 cod. proc. civ. e non già quando tale estraneità emerga al momento della decisione di merito come conseguenze dell'accertamento e dell'istruzione probatoria effettuati per pervenire alla decisione medesima. (V 5568/79, mass n 402161; (V 616/78, mass n 389921; (Conf 5290/81, mass n 416044).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)