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Sez. L, Sentenza n. 4156 del 16/06/1983 (Rv. 429109 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ DEL RAPPORTO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 409 COD. PROC. CIV. A SEGUITO DEI RISULTATI DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA - MUTAMENTO DEL RITO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429109-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PASSAGGIO DAL RITO SPECIALE AL RITO ORDINARIO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DELL'ESTRANEITÀ DEL RAPPORTO ALLA PREVISIONE DELL'ART. 409 COD. PROC. CIV. A SEGUITO DEI RISULTATI DELL'ISTRUZIONE PROBATORIA - MUTAMENTO DEL RITO - ESCLUSIONE.*

Nelle cause relative a controversie di lavoro l'Obbligo del giudice di provvedere al mutamento di rito ai sensi dell'art. 427 o dell'art. 439, ove la causa concerna un rapporto diverso da quelli menzionati dell'art. 409 cod. proc. civ., sussiste solo quando il rapporto dedotto in giudizio dall'attore si presenti fin dall'atto introduttivo del giudizio come estraneo alla previsione di tale ultima norma e non quando l'estraneità emerga a seguito dei risultati dell'istruzione probatoria poiché questi, al pari delle eventuali eccezioni del convenuto circa l'inesistenza del rapporto controverso o la natura del medesimo, attengono al merito della pretesa e possono determinarne il rigetto, impregiudicata restando la possibilità dell'Esercizio, davanti al giudice competente, di altra Azione fondata su una diversa causa petendi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 439

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)