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Sez. 3, Sentenza n. 29621 del 13/02/2018 Ud. (dep. 02/07/2018) Rv. 273719 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante della collaborazione - Presupposti - Resipiscenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273719-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

L'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha natura oggettiva e sussiste nel caso in cui con le dichiarazioni rese sia stato offerto agli organi investigativi o giudiziari un aiuto concreto per l'interruzione dell'attività delittuosa, che si misura con una rilevante riduzione delle risorse finalizzate alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e il conseguente impoverimento del mercato, non essendo, pertanto, necessario un atto di autentico pentimento o di spontanea resipiscenza.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)