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Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 03/06/1977 (Rv. 385990 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE - RISARCIMENTO PER INVALIDITA - DETERMINAZIONE SULLA BASE DEL REDDITO LORDO DI LAVORO - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITA AL RAPPORTO TRA IL DANNEGGIATO ED IL DANNEGGIANTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385990-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO NEI CONFRONTI DELLO ASSICURATORE - RISARCIMENTO PER INVALIDITA - DETERMINAZIONE SULLA BASE DEL REDDITO LORDO DI LAVORO - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITA AL RAPPORTO TRA IL DANNEGGIATO ED IL DANNEGGIANTE - ESCLUSIONE.*

La norma dell'art 4 del DL n 857 del 1976 ('modifica alla disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilita civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natantì) - secondo la quale, nel caso di danno alle persone e di Azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, il risarcimento dovuto da quest'ultimo al primo, per invalidita temporanea o permanente, e determinato sulla base del reddito lordo di lavoro, maggiorato dei redditi esenti, risultante dall'ultima dichiarazione presentata dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ha natura eccezionale e, percio, non e applicabile al rapporto tra il danneggiato ed il danneggiante, che e indipendente dal rapporto assicurativo imposto dalla legge.*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)