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Sez. 3, Sentenza n. 4956 del 06/06/1987 (Rv. 453578 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453578-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - DANNO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 4 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - RETROATTIVITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale, la norma di cui all'art. 4 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 - secondo la quale il reddito da considerare agli effetti del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale - ha carattere sostanziale, stante la sua afferenza all'accertamento del danno, e può, quindi, trovare applicazione solo ai fatti posteriori alla sua entrata in vigore. (V 1084/82, mass n 418952; (V 2428/81, mass n 413204; (V 3296/79, mass n 399688; (V 2257/77, mass n 385990).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)