Sez. 3, Sentenza n. 26387 del 17/04/2025 Ud. (dep. 18/07/2025) Rv. 288386-01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Dichiarazioni predibattimentali - Valutazione ai soli fini della credibilità del teste - Ritrattazione - Inattendibilità di quest'ultima - Utilizzabilità - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE
Le dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti durante la fase delle indagini preliminari, utilizzate, in fase dibattimentale, per le contestazioni al testimone e da questi non confermate, fatta salva l'ipotesi di comprovata condotta illecita ex art. 500, comma 4, cod. proc. pen., sono
valutabili solo per apprezzare la credibilità del dichiarante e non come elemento di riscontro, né come prova dei fatti con esse rappresentati, neanche nel caso in cui sia ritenuta inattendibile la loro ritrattazione in base a circostanze istruttorie acquisite "aliunde".
Costituzione art. 111 com. 4, Costituzione art. 111 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)