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Sez. 2 - , Sentenza n. 29393 del 22/04/2021 Ud. (dep. 27/07/2021) Rv. 281808 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Utilizzo delle dichiarazioni del teste sottoposto a indebito condizionamento – Accertamento - Elementi valutabili - Concreti atti di violenza o minaccia - Necessità - Esclusione - Circostanze sintomatiche dell'intimidazione evinte dal complesso delle emergenze processuali - Idoneità - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-04-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281808-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni in precedenza rese dal teste, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., gli "elementi concreti", sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto ad intimidazione affinché non deponga ovvero deponga il falso, non devono necessariamente consistere in fatti che positivamente dimostrino – con un livello di certezza necessario per una pronuncia di condanna – l'esistenza di specifici atti di violenza o minaccia indirizzati verso il medesimo, potendo, invece, essere desunti da circostanze sintomatiche dell'intimidazione, emerse anche nello stesso dibattimento, secondo parametri correnti di ragionevolezza e persuasività, alla luce di una valutazione complessiva delle emergenze processuali.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)