Sez. 1, Sentenza n. 4947 del 04/04/2001 (Rv. 545514 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Conseguenze - Autonoma e concorrente domanda di condanna generica dell'attore al risarcimento del danno per il discredito commerciale derivante al convenuto dall'azione contro di lui intrapresa - Inammissibilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA
La previsione della speciale responsabilità processuale aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. comprende tutte le ipotesi di atti e comportamenti processuali delle parti e copre ogni possibile effetto pregiudizievole che ne derivi, restando perciò preclusa la possibilità di invocare, con una domanda autonoma e concorrente, i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ. con riguardo ad una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi atti. Pertanto nell'ipotesi in cui il convenuto, proposta domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., proponga ulteriore domanda risarcitoria ex 2043 cod. civ. per il discredito commerciale subito in conseguenza dell'azione giudiziaria intrapresa dall'attore, chiedendo soltanto la condanna generica di quest'ultimo, tale domanda, dovendo necessariamente essere ricompresa nell'ambito della responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., deve essere dichiarata inammissibile, perché formulata contro il principio della competenza funzionale del giudice investito del merito, al quale spetta in via esclusiva la cognizione inscindibile sull'an e sul quantum della speciale pretesa risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)