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Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011 (Rv. 619216 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA | Responsabilità aggravata ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Concorrente azione risarcitoria ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - Inammissibilità - Risarcimento del danno per illegittimo compimento di azione esecutiva - Condizioni - Perenzione del titolo esecutivo e difetto della normale prudenza.
Stato
decisa il 2011-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619216-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - LITE TEMERARIA

Non è configurabile un concorso tra l'azione generale risarcitoria, di cui all'art. 2043 cod. civ., e quella speciale di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., il quale disciplina, tra l'altro, la responsabilità del creditore che abbia iniziato o compiuto l'esecuzione forzata in relazione ad un diritto inesistente. In questa ipotesi, diversamente da quanto stabilito dal primo comma della citata norma processuale, è sufficiente il difetto della normale prudenza del creditore; pertanto, il giudice, investito della domanda di risarcimento del danno che si assuma derivante dal mantenimento in vita di un'azione esecutiva immobiliare, deve accertare che il titolo esecutivo sia venuto meno e che il creditore abbia agito nel corso dell'intero processo esecutivo senza rispettare la regola della normale prudenza, la quale si identifica anche con la colpa lieve.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)