Sez. 5, Sentenza n. 15205 del 24/11/2000 (Rv. 542148 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI | Quota deducibile - Determinazione - Nel caso di ricavi provenienti dalla cessione di titoli.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI
Con riguardo al calcolo del volume di affari ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibili, l'art. 58 del d.P.R. 29 Settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dalla legge 2 Dicembre 1975, n. 576, stabilisce la presunzione assoluta che gli interessi passivi riguardano sia i redditi di impresa imponibili, sia quelli esenti, nella proporzione in cui i ricavi e proventi che danno luogo a redditi imponibili stanno all'ammontare complessivo di tutti i proventi e ricavi, ivi compresi quelli che danno luogo a redditi esenti. Assume, pertanto, rilievo preminente l'esatta composizione del numeratore e del denominatore della frazione. Nel primo termine del rapporto, non devono essere computati né i ricavi e proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, né quelli esenti. (La nozione di ricavi è fornita dall'art. 53 del citato d.P.R. n. 597 del 1973. Per quanto poi attiene, in particolare, alle cessioni di titoli, il nuovo testo dell'art. 58 stabilisce che, ai fini della composizione del numeratore, i corrispettivi di tali cessioni devono essere computati al netto dei costi, e cioè limitatamente alla quota costituente l'utile netto della cessione, con la conseguenza che non trova applicazione il criterio costi - ricavi - rimanenze, ma si tiene conto solo dell'utile lordo, inteso come differenza tra venduto e relativo ricavo). Il secondo termine del rapporto (denominatore della frazione) è determinato invece dai ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa (risultante dal numeratore), aumentati di quelli esenti o che, per qualsiasi motivo, non concorrono alla formazione del reddito.
Riferimenti normativi: Legge 02/12/1975 num. 576 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 53, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)