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Sez. 5, Sentenza n. 13806 del 27/06/2005 (Rv. 582675 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Interessi su crediti in sofferenza - Quota deducibile - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2005-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582675-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di Ilor, ai soli fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa imponibile, i redditi esenti dall'imposta in base alle previsioni di norme speciali (nella specie costituiti da interessi moratori iscritti nell'apposito fondo passivo di cui all'art. 66 del d.P.R. n. 597 del 1973) vanno sottratti, al numeratore del rapporto previsto dall'art. 58, primo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, dall'imponibile Irpeg, in deroga alla regola della coincidenza tra base imponibile Irpeg e base imponibile Ilor.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 58 com. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 599 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)