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Sez. L, Sentenza n. 6528 del 02/12/1988 (Rv. 460853 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI IMPORTO NON RILEVANTE - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA DEL CREDITORE ALLA CATEGORIA DEI MODESTI CONSUMATORI - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI GIÀ CALCOLATI DALLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI MAGGIOR DANNO AUMENTATA DEGLI INTERESSI - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1988-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460853-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO DI PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DI IMPORTO NON RILEVANTE - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA DEL CREDITORE ALLA CATEGORIA DEI MODESTI CONSUMATORI - DETERMINAZIONE DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - CRITERI - DETRAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI GIÀ CALCOLATI DALLA SOMMA LIQUIDATA A TITOLO DI MAGGIOR DANNO AUMENTATA DEGLI INTERESSI - DIVIETO.*

Il creditore di prestazione previdenziale pecuniaria di importo non rilevante, ai fini del riconoscimento del maggior danno risarcibile ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., cagionato dal fenomeno inflattivo, rientra nella cosiddetta categoria dei "modesti consumatori", cioè dei soggetti che, si presume, destinano il denaro all'acquisto di beni di consumo e di servizi; sicché, il danno subito per il ritardato pagamento consiste nella maggior somma di denaro occorrente per l'acquisto degli anzidetti beni e, quindi, in un pregiudizio autonomo ed eterogeneo rispetto a quello rappresentato dal lucro cessante presunto, dove il "danno maggiore" è costituito dalla differenza tra il tasso annuo legale e quello ricavabile da altre più vantaggiose forme di investimento. Pertanto, per l'integrale copertura del detto danno - che ben può essere domandato in un giudizio autonomo rispetto a quello che ha accertato il ritardato pagamento - dalla somma liquidata a titolo di maggior danno per svalutazione della moneta, maggiorata degli interessi con decorrenza dalla data della mora (accertata nel precedente giudizio), non devono essere detratti gli interessi di mora già percepiti dal creditore in virtù del precedente giudicato. (V 1607/87, mass n 451019; (V 3004/86, mass n 446011; (V 1377/81, mass n 412008; (Conf 5135/85, mass n 459891; (contra 260/88, mass n 456839).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)