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Sez. L, Sentenza n. 1607 del 13/02/1987 (Rv. 451019 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - INTERESSI LEGALI DECORRENTI A CARICO DEL DEBITORE IN MORA - NATURA - RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DISTINZIONE - CARATTERE AGGIUNTIVO E NON ASSORBENTE DEGLI INTERESSI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451019-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - INTERESSI LEGALI DECORRENTI A CARICO DEL DEBITORE IN MORA - NATURA - RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DISTINZIONE - CARATTERE AGGIUNTIVO E NON ASSORBENTE DEGLI INTERESSI - CONFIGURABILITÀ.*

Nelle obbligazioni pecuniarie, gli interessi legali, che, in base all'art. 1224, primo comma, cod. civ. decorrono di diritto a carico del debitore in mora, rappresentano il lucro cessante presunto che il creditore avrebbe ricavato dall'impiego della somma dovutagli e vanno tenuti distinti dal risarcimento del "danno maggiore", che può spettare al creditore stesso ai sensi del capoverso della norma citata, in quanto tale risarcimento non assorbe detti interessi, bensì si aggiunge ad essi. (Conf 3661/81, mass n 414290).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)