Sez. 5, Sentenza n. 4998 del 05/03/2007 (Rv. 597032 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI | Avvisi di rettifica - Termine di decadenza imposto all'ufficio finanziario - Decorrenza - Dalla presentazione della dichiarazione - Fondamento - Momento di emergenza di elementi rivelatori dell'infedeltà - Incidenza sul termine - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI
In tema di IVA, l'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel prevedere che gli avvisi relativi alle rettifiche "devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione", pone la dichiarazione del contribuente quale inequivoco referente temporale "a quo" della decadenza imposta al potere di rettifica dell'ufficio finanziario, e ciò anche con specifico riguardo ad ipotesi in cui l'infedeltà della dichiarazione stessa emerga non direttamente dal suo contenuto, ma da elementi estranei ad essa e successivamente conosciuti, confermando così, in aderenza al carattere oggettivo dell'istituto, l'irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine, del momento in cui l'amministrazione venga a conoscenza di elementi rivelatori dell'infedeltà.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)