Sez. 5, Sentenza n. 718 del 15/01/2007 (Rv. 595994 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Sistema della riscossione a mezzo ruoli - Estensione anche all'IVA ex d.P.R. n. 43 del 1988 - Data di operatività - Momento di decorrenza delle decadenze connesse al sistema per i crediti dell'erario divenuti definitivi anteriormente - Fondamento - Principio - Applicabilità all'IVA dichiarata e non versata - Affermazione - Fondamento - Termine indicato dall'art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
L'estensione del sistema di riscossione a mezzo ruoli oltre l'ambito delle imposte dirette, e quindi anche all'IVA, realizzata dal d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è divenuta operante solo a far data dal 1° gennaio 1990, giorno di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, sicché in tale momento va identificato il "dies a quo" delle decadenze, a tale sistema connesse, per la riscossione dei crediti dell'amministrazione divenuti definitivi in epoca antecedente, alla luce della regola generale, applicabile anche alla decadenza, fissata dall'art. 2935 cod. civ., di guisa che la decorrenza dei relativi termini è preclusa fino a che non vi è possibilità legale di esercizio del diritto. Tale principio, già affermato con specifico riferimento alle imposte liquidate in base ad accertamento dell'Ufficio - e quindi assoggettate alla decadenza di cui al terzo comma dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è pienamente mutuabile in relazione alle imposte dichiarate e non versate, assoggettate, quindi, alla decadenza di cui al primo comma del medesimo art. 17. (Nella specie, relativa ad una dichiarazione IVA per l'anno 1987, il termine di decadenza, decorrente dal 1° gennaio 1990, spirava, ai sensi degli artt. 17, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il "31 dicembre del quarto anno successivo a quello" in cui cadeva il "dies a quo", e quindi in data 31 dicembre 1994).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)