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Sez. 5, Sentenza n. 13077 del 15/06/2011 (Rv. 618439 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di rettifica divenuto definitivo per mancata impugnazione - Iscrizione a ruolo delle somme dovute - Computo del termine di decadenza - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Fondamento - Nuova disciplina della riscossione dei tributi introdotta dal d.P.R. n. 43 del 1988 - Applicabilità in materia di IVA - Successivo intervento dell'art. 23 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Applicabilità in materia di IVA - Persistenza - Presentazione della dichiarazione integrativa per l'IVA per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Efficacia sul termine di decadenza dell'iscrizione a ruolo - Sussistenza - Riscontro di nullità della dichiarazione al successivo controllo - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618439-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

In tema di accertamento e riscossione dei tributi erariali indiretti ed a seguito della modifica del sistema di riscossione coattiva introdotto con il d.P.R. n. 43 del 1988, il disposto dell'art. 17, terzo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 - secondo cui le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli forniti e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo - si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e quindi anche in materia di IVA. Del pari, l'imposta sul valore aggiunto liquidata sulla base della dichiarazione del contribuente - e quindi liquida ed esigibile, equivalendo il titolo derivante dalla dichiarazione all'accertamento definitivo - va iscritta in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il termine di quattro anni, ai sensi dell'art. 17, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - corrispondente, in materia di IVA, all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, dettato in materia di imposte dirette - senza che, in presenza di una normativa così armonizzata e collegata ai fini della riscossione possa invocarsi il diverso termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ. Tali principi rimangono applicabili anche dopo l'intervento dell'art. 23 del d.lgs. n. 46 del 1999, che, nell'ambito del generale riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, ha limitato alle sole imposte sui redditi e all'IVA - con effetto dal 1° luglio 1999 - l'applicabilità della decadenza stabilita dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, decadenza che in precedenza era da ritenersi applicabile - secondo la disciplina prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.lgs. n. 46 del 1999 e vigente "ratione temporis" - a tutte le imposte indirette menzionate nel richiamato art. 67 del d.P.R. n. 43 del 1988. Ne consegue che se, come nella specie, il contribuente, anche senza aver impugnato l'avviso di rettifica, ha presentato la dichiarazione integrativa per l'IVA, ai fini della definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti ex art. 49 della legge n. 413 del 1991 e benchè la stessa, ad un successivo controllo, risulti nulla, non può intendersi effettuata nei termini di decadenza l'iscrizione a ruolo delle somme non avvenuta entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui cadeva il "dies a quo", coincidente con il 20 giugno 1993, termine ultimo concesso ai contribuenti per la presentazione della detta dichiarazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 17 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 23, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)