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Sez. 1, Sentenza n. 8007 del 26/08/1997 (Rv. 507120 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda riconvenzionale ed eccezione riconvenzionale - Criteri distintivi - Proposizione per la prima volta in appello - Rispettiva disciplina - Fattispecie in tema di risoluzione per inadempimento di compravendita.
Stato
decisa il 1997-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507120-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale (la quale rientra nel divieto dello "jus novorum" sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.) e l'eccezione riconvenzionale (la quale può essere, invece, proposta per la prima volta in grado di appello) consiste nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, ampliano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo. Con la domanda riconvenzionale, invece, il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale (nella specie, dichiarato risolto il contratto di compravendita di un bene immobile, il compratore viene condannato al pagamento della penale in compensazione con le somme ricevute dal venditore; in appello, il compratore chiede che siano accertate ulteriori somme versate a titolo di acconto, nonché il valore di alcuni miglioramenti apportati all'immobile nel periodo in cui lo deteneva; il giudice d'appello, qualificate le richieste del compratore come eccezioni riconvenzionali, le ha dichiarate ammissibili al solo fine di paralizzare le pretese avversarie, ma non a quello di condannare la controparte all'eventuale esubero. La S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato l'impugnata sentenza del merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)