Sez. 2 - , Sentenza n. 39342 del 11/07/2019 Cc. (dep. 25/09/2019) Rv. 277103 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente in custodia cautelare in carcere - Sottoposizione a programma terapeutico di recupero - Sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Valutazione del giudice - Criteri - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono il mantenimento della misura custodiale carceraria, pur in presenza delle condizioni considerate dall'art. 89, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in un'esposizione al pericolo per la collettività di tale consistenza da non risultare compensabile con il recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in considerazione sia dei precedenti penali specifici sia dell'assoluta inaffidabilità dell'imputato, insensibile alla funzione rieducativa della pena e ripetutamente refrattario alle prescrizioni dell'autorità).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)