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Sez. 2, Sentenza n. 35592 del 07/06/2007 Cc. (dep. 26/09/2007) Rv. 237798 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Procedimenti con citazione diretta a giudizio - Costituzione prima del dibattimento - Validità.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237798-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI

Nei procedimenti con citazione diretta a giudizio, la costituzione di parte civile è ritualmente proposta prima del dibattimento e produce effetto per ciascuna delle parti dal giorno in cui è eseguita la notificazione, fermo restando il potere delle parti di richiederne l'esclusione, oltre quello del giudice di disporne d'ufficio l'esclusione ove accerti l'inesistenza dei requisiti di legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)