Sez. 2, Sentenza n. 35592 del 07/06/2007 Cc. (dep. 26/09/2007) Rv. 237798 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI | Procedimenti con citazione diretta a giudizio - Costituzione prima del dibattimento - Validità.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - FORME E TERMINI
Nei procedimenti con citazione diretta a giudizio, la costituzione di parte civile è ritualmente proposta prima del dibattimento e produce effetto per ciascuna delle parti dal giorno in cui è eseguita la notificazione, fermo restando il potere delle parti di richiederne l'esclusione, oltre quello del giudice di disporne d'ufficio l'esclusione ove accerti l'inesistenza dei requisiti di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 79 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)