diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 15768 del 18/02/2020 Ud. (dep. 25/05/2020) Rv. 280264 - 02

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Assunzione della qualità di parte - Ammissione del giudice - Necessità - Esclusione - Potere delle parti di chiedere l'esclusione della parte civile - Potere di ufficio del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280264-02

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, mediante il deposito della dichiarazione in udienza o con la notificazione della stessa alle altre parti ai sensi dell'art. 78 cod. proc. pen., senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)