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Sez. 3, Sentenza n. 12423 del 06/02/2008 Cc. (dep. 20/03/2008) Rv. 239335 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Assunzione qualità di parte - Ammissione del giudice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239335-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la parte civile, costituita fuori udienza con atto notificato alle altre parti, legittimata per ciò solo a formulare istanza di sequestro conservativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)