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Sez. 5, Sentenza n. 474 del 25/06/2014 Ud. (dep. 08/01/2015) Rv. 263221 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE | Assunzione della qualità di parte - Ammissione del giudice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263221-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE

La parte civile assume la qualità di parte nel processo sin dal momento della sua costituzione, senza necessità di un provvedimento ammissivo, sia pure implicito, del giudice, fatta salva la possibilità di provvedere all'esclusione della stessa d'ufficio o su richiesta delle altre parti ex artt. 80 e 81 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 78 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)