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Sez. 3, Sentenza n. 5903 del 13/11/1979 (Rv. 402581 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - RITARDO DIPESO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO INTERNO AL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEFINITIVA ANZICHE ALLE SINGOLE PRONUNCE DEI VARI GRADI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402581-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITA - RITARDO DIPESO DALLA DURATA DEL GIUDIZIO INTERNO AL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE - RILEVANZA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DEFINITIVA ANZICHE ALLE SINGOLE PRONUNCE DEI VARI GRADI - NECESSITA.*

La responsabilita per i danni conseguenti alla ritardata restituzione della cosa locata, sancita dall'art 1591 cod civ, ha natura contrattuale, in quanto trae origine, non dalla violazione dell'Obbligo generico del neminem laedere, ma dall'inadempimento dell'Obbligo specifico di restituire la cosa stessa alla scadenza del rapporto, stabilita dalle parti o dalla legge. Essa e configurabile anche quando il ritardo sia dipeso, in tutto o in parte, dalla durata del giudizio nel quale si sia discusso intorno al diritto alla restituzione e, allorche questo si sia svolto in vari gradi, va collegata non alle singole pronunzie, bensi alla sentenza definitiva, che, ordinando il rilascio dell'immobile, accerta l'inadempimento dell'Obbligo contrattuale della sua tempestiva restituzione. (V 3625/69, mass n 343842, sulla seconda parte; (V 569/67, mass n 326537, sulla seconda parte; (Conf 1425/76, mass n 380136, sulla prima parte; (Conf 2257/74, mass n 370614, sulla prima parte; (Conf 3210/71, mass n 354617, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)