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Sez. 1, Sentenza n. 4809 del 03/08/1988 (Rv. 459628 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE FERIALE DI TERMINI PROCESSUALI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE DICHIARATIVA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER AVVENUTO RECESSO DELLO ESECUTATO DALLA SUA PRETESA - DECISIONE LIMITATA DI FONDAMENTO DELL'OPPOSIZIONE SUL PUNTO RELATIVO AL REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA NORMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459628-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE FERIALE DI TERMINI PROCESSUALI - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - ESCLUSIONE EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - IMPUGNAZIONE DI SENTENZE DICHIARATIVA DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER AVVENUTO RECESSO DELLO ESECUTATO DALLA SUA PRETESA - DECISIONE LIMITATA DI FONDAMENTO DELL'OPPOSIZIONE SUL PUNTO RELATIVO AL REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - APPLICABILITÀ DELLA PREDETTA NORMA - ESCLUSIONE.*

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, l'esclusione dalla sospensione, che l'art. 3 legge 7 ottobre 1969 n. 742 prevede per le cause di opposizione all'esecuzione, ha la sua ragione nell'urgenza di trattare una causa che tende a paralizzare il corso del processo esecutivo e dunque non può trovare applicazione a riguardo dell'impugnazione di una sentenza che, dato atto della cessazione della materia del contendere per avere l'esecutante receduto dalla sua pretesa, decida sul fondamento dell'opposizione al solo scopo di stabilire su quale parte debba ricadere l'Onere delle spese processuali. (V 6015/86).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)