Sez. 1, Sentenza n. 10892 del 06/12/1996 (Rv. 501083 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Sequestro conservativo attinente a rapporti agrari - Illegittimità - Domanda risarcitoria ex art. 96 cod. proc. civ. e relativa alle spese processuali - Rigetto - Impugnazione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La domanda di risarcimento dei danni causati da sequestro illegittimo, dichiarato nullo per essere stato autorizzato dal presidente del tribunale nonostante il merito riguardasse rapporti agrari, e la domanda di pagamento delle spese processuali, relative al giudizio di merito e di convalida del predetto sequestro, non danno luogo a controversia agraria. Conseguentemente, la deroga di cui all'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 alla regola, di cui al precedente art. 1, della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alla impugnazione con la quale l'appellante lamenti il rigetto delle domande sopraindicate.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)