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Sez. 3, Sentenza n. 658 del 23/01/1998 (Rv. 511889 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione all'esecuzione - Fondatezza - Decisione ai fini del regolamento sulle spese processuali - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità.
Stato
decisa il 1998-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511889-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE

La sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 è applicabile anche all'opposizione all'esecuzione (art 615 cod. proc. civ.), se la questione sulla fondatezza di essa è esaminata soltanto al fine di decidere l'incidenza dell'onere delle spese processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)