Sez. 3, Sentenza n. 658 del 23/01/1998 (Rv. 511889 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE | Opposizione all'esecuzione - Fondatezza - Decisione ai fini del regolamento sulle spese processuali - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE
La sospensione feriale dei termini prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 è applicabile anche all'opposizione all'esecuzione (art 615 cod. proc. civ.), se la questione sulla fondatezza di essa è esaminata soltanto al fine di decidere l'incidenza dell'onere delle spese processuali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)